Dichiarazione di nascita per un neonato

Servizio attivo

La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio previsto per iscrivere il neonato o la neonata nel Registro di Stato Civile e successivamente nell’Anagrafe della Popolazione Residente.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Ai genitori uniti in matrimonio, l'istanza è presentabile da:

  • uno dei due genitori o entrambi;
  • un procuratore speciale;
  • il medico o l'ostetrica che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Ai genitori non uniti in matrimonio, l'istanza è presentabile da:

  • padre e madre insieme, se entrambi vogliono riconoscere il figlio, la figlia;
  • la sola madre (il padre non viene nominato);
  • il solo padre se la madre non vuole essere nominata.
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Descrizione

Quando nasce un bambino è obbligatorio registrare il neonato allo stato civile.
La dichiarazione o denuncia può essere presentata presso (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 30):

  • il comune di residenza dei genitori
  • il centro di nascita
  • il comune di nascita del bambino.

Il bambino è automaticamente registrato nello stato di famiglia della madre; è inserito nello stato di famiglia del padre, solo se la madre non ha la residenza in Italia.

L'istanza deve essere presentata entro 10 giorni dall’evento presso l’Ufficio Nascite del Servizio di Stato Civile del Comune di Taranto sito in Via Romagna n. 40 per rendere la dichiarazione di nascita. L'Ufficiale di Stato Civile redige l'atto di nascita, che viene sottoscritto dal/i dichiarante/i e dall'Ufficiale di Stato Civile. Nel caso di genitori non coniugati, la dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi, salvo il caso in cui il neonato venga riconosciuto da uno solo dei genitori.

Le persone che non comprendono la lingua italiana devono farsi accompagnare da un interprete di loro fiducia munito di documento d’identità che presterà giuramento e sottoscriverà l’atto insieme ai genitori.  Il procedimento si conclude con la sottoscrizione dell'Atto di Nascita da parte del dichiarante e dell'Ufficiale di Stato Civile.

Con l’iscrizione del proprio figlio nei Registri di Stato Civile, i relativi dati saranno inseriti nell’Anagrafe del Comune di residenza e comunicati all’Agenzia delle Entrate e all’Asl. Si consiglia di recarsi all’ASL per la scelta del pediatra soltanto dopo 2/3 giorni lavorativi dalla data della dichiarazione di nascita. Non occorre rivolgersi all’Agenzia delle Entrate in quanto la tessera sanitaria con il Codice Fiscale, entro 2-3 settimane, verrà spedita all’indirizzo di residenza dei genitori e, se diverso tra loro, all’indirizzo di residenza della madre.

Ogni donna ha il diritto di esprimere la propria volontà di non riconoscere il neonato ed ha diritto alla riservatezza sulla propria identità. In questo caso nessun atto dello Stato Civile riporterà le sue generalità.

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Come fare

1^ Modalità di richiesta

  • Il dichiarante si presenta entro 3 giorni dall’evento presso il Centro Nascite dell'Ospedale per rendere la dichiarazione di nascita e nei successivi due giorni lavorativi potrà ritirare l’estratto per riassunto dell’atto di nascita presso l’Ufficio Nascite del Servizio di Stato Civile del Comune sito in Via Romagna n. 40.

2^ Modalità di richiesta

  • Il dichiarante compila l’Istanza dichiarazione di nascita.
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Cosa serve

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale) o carta d’identità elettronica (CIE);
  • Attestazione di assistenza al parto in originale rilasciata dal personale sanitario che ha assistito il parto;
  • Documento di identità valido del genitore che fa la dichiarazione.
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Cosa si ottiene

Registrazione dell'atto di nascita presso lo Stato Civile ed iscrizione anagrafica del neonato.

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Tempi e scadenze

La dichiarazione deve essere presentata:

  • entro 3 giorni dalla nascita direttamente al Centro Nascite della Direzione Sanitaria dell'Ospedale in cui è avvenuta la nascita;
  • entro 10 giorni dalla nascita all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto l’evento nascita o presso il Comune di residenza dei genitori.

Decorsi i 10 giorni previsti dalla Legge per rendere la dichiarazione di nascita l’Ufficiale di Stato Civile può ricevere una dichiarazione tardiva ove i genitori indicheranno espressamente nell’atto le ragioni del ritardo e l’Ufficio trasmetterà una segnalazione di dichiarazione tardiva al Procuratore della Repubblica.

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Autenticazione

Per accedere al servizio telematico è necessario utilizzare SPID o CIE.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento.

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Condizioni di servizio

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Contatti

Stato Civile - Operatore 1 - Dario Petrachi : +39 099 4581413
Stato CIvile - Operatore 2 - Graziella Schavino : +39 099 4581589
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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

Quale nome scegliere:

Il nome deve corrispondere al sesso del figlio o della figlia e può essere composto fino ad un massimo di tre elementi. È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. Scegliendo un nome composto da più elementi è possibile decidere che sia riportato per intero nelle certificazioni di stato civile, di anagrafe e sui documenti. E’ possibile separare i nomi con la virgola, in questo caso i nomi dopo la virgola non saranno certificabili.

Il cognome:

Per i neonati figli di cittadini italiani:

  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 01.06.2022, ha statuito che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. L’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. Qualora vi sia un contrasto sull’ordine di attribuzione dei cognomi, si rende necessario l’intervento del Giudice.

Per i neonati di figli di cittadini entrambi stranieri:

  • l’Ufficiale di Stato Civile deve applicare la Legge del Paese di cui il nato ha la cittadinanza.

Normativa:

  • Codice Civile Art. 231 e seguenti.
  • D. P. R. n. 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.
  • Legge n. 218/1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"
  • D.P.R. n. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2025, 11:18

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